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Accordo di Programma per delocalizzazione scuola primaria capoluogo Comune Montefano PDF Stampa E-mail
giovedì 02 aprile 2009
Gruppo Consiliare U.D.C.

INTERPELLANZA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA A RISPOSTA ORALE (ART. 11 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MONTEFANO PER DELOCALIZZARE LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO

Richiamata la deliberazione di G.P. n. 3/2009 con la quale veniva approvato l’accordo di programma da concludersi con il Comune di Montefano, denominato “Accordo di Programma in variante al P.R.G. adeguato al PPAR tra la Provincia di Macerata e il Comune di Montefano, finalizzato alla delocalizzazione del complesso scolastico “scuola elementare” da Via Matteotti nn. 4/6 a Via Don Minzioni n. 6 – capoluogo ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267 e dell’art. 6, comma 13 della L.R. n. 16 del 23 Febbraio 2005”;

Esaminato l’ivi allegato accordo di programma, composto di n. 7 articoli;

Rilevato che il suddetto accordo è scaturito dalla presa d’atto da parte del Comune di Montefano che la Scuola Elementare di Via Matteotti ha subito danni dal terremoto del 1997 ed è stata iscritta nel piano attuativo degli interventi sugli edifici di proprietà degli Enti Locali di cui alla Legge n. 61/1998 ed ha ritenuto opportuno acquistare un nuovo edificio dove de-localizzarla, piuttosto che procedere al miglioramento sismico dello stabile esistente, “contraddistinto da una localizzazione sfavorevole (lungo la S.P. 361) e da caratteristiche tecnico-costruttive tali da rendere difficoltoso lo studio di un progetto avente un grado di miglioramento sismico soddisfacente”;

Considerato che la scuola primaria in questione verrà, in virtù dell’accordo di programma suddetto delocalizzata, presso un edificio già esistente come centro commerciale, la cui area manterrà la stessa destinazione urbanistica in quanto vi è un supermercato (con una corte pertanto in comune con la futura scuola e allo stato attuale indivisa), sempre all’interno del centro del capoluogo, con evidenti problemi di circolazione stradale e di traffico che si andranno ad aggravare per la futura presenza di pulmini scolastici, autovetture di genitori, ecc.

Dato atto che solo alla fine di ottobre 2007, il Comune di Montefano, che aveva già programmato e attribuito un vocazione principalmente artigianale-industriale per questa zona, in continuità con l’insediamento produttivo preesistente, è venuto a conoscenza della possibilità di acquistare uno stabile in Via Don Minzoni, “nelle immediate vicinanze del centro storico e del maggiore quartiere di espansione del Comune” con destinazione a centro commerciale, che non ha riscontrato l’appetibilità degli operatori commerciali locali e del territorio per cui non è stato più completato, in quanto poco funzionale, a causa della scarsità dei parcheggi e per la sua ubicazione in una zona già congestionata dal traffico, per una somma apparentemente poco congrua, per un prefabbricato di circa 1.600 mq. e pari a Euro 2.510.000;

Ritenuta la competenza della Provincia in materia di pianificazione urbanistica quale governo di area vasta e di vigilanza in senso lato nelle materie urbanistiche e dell’assetto e utilizzazione del territorio (anche ai sensi della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.), fatta salva comunque la salvaguardia del principio di autonomia dell’E.L.;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

il sottoscritto consigliere chiede di sapere tutte le azioni che il Presidente e la G.P. hanno intrapreso o hanno intenzione di porre in essere per controllare l’esecuzione e l’efficacia dell’accordo di programma denominato “Accordo di Programma in variante al P.R.G. adeguato al PPAR tra la Provincia di Macerata e il Comune di Montefano, finalizzato alla delocalizzazione del complesso scolastico “scuola elementare” da Via Matteotti nn. 4/6 a Via Don Minzioni n. 6 – capoluogo ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267 e dell’art. 6, comma 13 della L.R. n. 16 del 23 Febbraio 2005” e provvedimenti conseguenti, in particolare:

- la verifica di legittimità dello storno dei fondi di cui alla Legge n. 61/1998 rispetto all’intervento di ristrutturazione della scuola elementare già esistente, in quanto nella stessa deliberazione di C.C. del comune di Montefano n. 6 del 06.02.2009 si legge che “..i fondi sono vincolati e con gli stessi non si poteva realizzare un nuovo edificio, sono destinati al recupero del patrimonio danneggiato dal sisma, si è di conseguenza cercato una diversa soluzione e…si è proceduto all’acquisto di un nuovo edificio destinato allo scopo…”: la Legge n. 61/1998 permette al Comune di Montefano di poter costruire con i finanziamenti ivi previsti una nuova scuola anche se su terreno di sua proprietà?

  • la verifica di tutti gli standard urbanistici dell’intervento, la sufficienza dei parcheggi a servizio e delle aree verdi intorno alla nuova scuola primaria del capoluogo, delocalizzata presso un edificio già esistente come centro commerciale che manterrà la stessa destinazione urbanistica in quanto vi è un supermercato (con una corte pertanto in comune con la futura scuola e allo stato attuale indivisa), sempre all’interno del centro del capoluogo, con evidenti problemi di circolazione stradale e di traffico che si andranno ad aggravare per la futura presenza di pulmini scolastici, autovetture di genitori, ecc.

  • la conformità del “collegio di vigilanza” di cui all’art. 6 dell’Accordo di Programma alla ratio di cui all’art. 26 bis, comma 5 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i. in quanto composto dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Sindaco di Montefano o suo delegato, oltre a un rappresentante scelto di comune accordo tra il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune, senza la possibilità di partecipare a esponenti della minoranza consiliare e tecnici a garanzia della correttezza dell’intervento;

  • il rispetto del progetto di trasformazione a “scuola elementare” di un edificio costruito per ospitare un centro commerciale, adiacente ad un supermercato esistente, a quanto prescritto dal D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” ed in particolare: “i parametri dimensionali e di superficie, nonché il numero dei locali, dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature…Nella tabella 4 (allegata) sono prescritte le altezze (nette) standard di piano…Palestre tipo A1 unità da 200 mq più i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi…altezza minima richiesta…palestra tipo A 540 cm….ecc.

  • secondo Codesta Amministrazione Provinciale quale governo di area vasta, in conclusione, la decisione oggetto della presente interrogazione del Comune di Montefano è una scelta di sagace programmazione del territorio e di ottimizzazione delle aree dei servizi a differenza dell’opzione, di vera progettazione del tessuto urbano (e non dovuta a momentanee opportunità) mai presa in considerazione, di costruire una nuova scuola elementare vicino alla scuola media già esistente, realizzando così un polo scolastico che consentirebbe una razionalizzazione dei servizi, degli spazi, dei trasporti scolastici e del traffico cittadino?


Cingoli, li 02.04.2009

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE

(Dott. Giorgio Giorgi )

 
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